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Dal 21 gennaio 2026 parte la nuova Rottamazione Quinquies: caratteristiche e opportunità

La legge di bilancio 2026 introduce la "Rottamazione-quinquies" per i carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31dicembre 2023. 1 Questa misura consente di beneficiare dello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e dei compensi di riscossione, ma non riguarda i carichi derivanti da accertamenti esecutivi, avvisi di liquidazione o recupero crediti d'imposta. 

Questa misura agevolativa offre un’opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale con condizioni agevolate.

In sintesi, viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: 

·      da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; 

·      dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; 

·      da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; 

·      da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. 

L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. 

Adesione alla rottamazione 

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026. 

Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. 

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. 

Effetti della rottamazione 

Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. 

In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto: 

·      non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;

·      non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;

·      i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; 

·      il DURC può essere rilasciato;

·      sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. 

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate. 

Dilazione delle somme 

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. 

Per quanto riguarda le rate

·      la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026; 

·      dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

·      dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035. 

In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. 

Decadenza dalla rottamazione 

La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). 

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. 

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. 

Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli. 

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni 

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”. 

Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie. 

Giudizi pendenti

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. 

Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. 

Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

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